Gli studenti del quarto anno possono partecipare ad un periodo di studio all’estero.
Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento (Direzione Generale degli Scambi Culturali-Div.III Prot.1108/36
e Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 del M.I.U.R.).
La scuola riconosce la valenza educativa e formativa dei soggiorni all’estero, fermo restando che chi vuole parteciparvi deve possedere un buon profitto scolastico e aver dimostrato nei primi tre anni di studio l’autonomia necessaria a un buon recupero e a un proficuo inserimento nella classe quinta.
Procedura da seguire:
1-Soggiorno di studio all’estero di alunni italiani.
Entro la fine di febbraio del terzo anno di corso lo studente compila in tutte le sue parti l’allegato 1 del fascicolo della mobilità studentesca e ne consegna una copia in vicepresidenza e una al coordinatore di classe.
Lo studente deve anche sottoscrivere, insieme ai genitori, il patto educativo (allegato 2) che si impegna a stringere con la scuola.
Il Consiglio di Classe dà un parere motivato alla famiglia sull’idoneità dello studente a vivere un’esperienza scolastica all’estero ed a reinserirsi successivamente con profitto in classe, quindi incarica un docente di riferimento (Tutor) che lo supporta durante l’esperienza, acquisendo dalla
scuola straniera che l’alunno intende frequentare, informazioni relative ai piani e ai programmi di studio scelti e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Inoltre il tutor tiene periodici contatti con lo studente durante il periodo di permanenza all’estero e infine coordina il rientro nella scuola italiana.
Tutti i docenti della classe sono comunque tenuti a comunicare allo studente prima della partenza o a fargli pervenire al più presto se già partito, una scelta di argomenti essenziali sui quali verterà la prova integrativa di settembre.
Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico in Italia, il Consiglio di Classe incontra lo studente per esaminare i programmi delle materie seguite all’estero e tutta la documentazione e stabilisce possibili integrazioni.
Le prove integrative orali (orali e scritte solo per le lingue straniere) vertono solo sulle materie non incluse nel piano di studi della scuola estera.
Le eventuali valutazioni negative all’estero sono da considerarsi come giudizio sospeso.
Le prove integrative, che vertono sui contenuti in precedenza concordati con gli studenti, si svolgono secondo il calendario delle prove di settembre per giudizio sospeso.
Alla fine del periodo di studio all’estero lo studente deve far avere al coordinatore di classe i programmi delle discipline studiate all’estero, nonchè l’attestato di frequenza ufficiale con elencate le discipline seguite con relativa valutazione (pagella). Questa deve essere tradotta in italiano o in inglese se si è frequentata la scuola in un paese non anglofono. Deve trattarsi della pagella ufficiale su carta intestata della scuola e contenere anche un giudizio sulla condotta/comportamento. E’ consigliata ma non obbligatoria la traduzione validata del documento.
Sulla base dell’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera, che si evince dall’attestazione di frequenza rilasciata con elencate le discipline seguite e relativa valutazione (da trasformare secondo le indicazioni del documento in voti decimali) e del risultato delle eventuali prove integrative, il Consiglio di Classe delibera circa la ammissione/riammissione o non ammissione dello studente e formula una valutazione che determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione e quindi l’attribuzione del credito formativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Se il periodo all’estero si svolge nel secondo quadrimestre il reinserimento avviene in maniera analoga, ovvero attraverso la valutazione degli studi fatti, le eventuali prove e la formalizzazione dell’avvenuto reinserimento nella classe.
Per quanto concerne il primo quadrimestre il reinserimento avviene in modo flessibile, anche in base alla data di rientro. Il Consiglio di Classe valuta i programmi svolti e le relative valutazioni e definisce con lo studente un programma di reinserimento.
All’atto della riammissione la scuola italiana trasmette, debitamente compilata dallo studente, la scheda A (allegato 3) al Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Scambi Culturali, per le opportune operazioni di monitoraggio.
Gli allegati (1) (2) possono essere richiesti alla Segreteria Didattica del Liceo
2-Soggiorno di studio in Italia di studenti stranieri
La scuola accoglie, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, alunni provenienti dall’estero, che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia. Al fine dell’inserimento nella scuola italiana, quest’ultima acquisisce dalla scuola di provenienza dell’alunno il certificato di nascita, curricolo scolastico, pagelle, copertura assicurativa.
I docenti valorizzano la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche, stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse. I docenti, consapevoli che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con
metodologie didattiche e di valutazione diverse, si fanno carico di approntare per lo studente straniero un percorso formativo flessibile adeguato alle sue competenze e tengono in giusta considerazione le iniziali difficoltà derivanti dalla barriera linguistica. Al termine del soggiorno la scuola rilascia un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite dallo studente.